la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ad  integrazione  dell'articolo unico della legge regionale 12
aprile 1988, n. 18, sono approvati gli assestamenti  al  bilancio  di
previsione  1987  dei seguenti enti di diritto pubblico e aziende che
gestiscono parchi o riserve naturali regionali:
    Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
    Riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfre';
    Riserva naturale della Garzaia di Valenza;
    Parco naturale dell'Alpe Veglia;
    Ente di sviluppo agricolo del Piemonte - E.S.A.P.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, addi' 16 gennaio 1989
 
                               BELTRAMI