la seguente legge: Art. 1. 1. Ad integrazione dell'articolo unico della legge regionale 12 aprile 1988, n. 18, sono approvati gli assestamenti al bilancio di previsione 1987 dei seguenti enti di diritto pubblico e aziende che gestiscono parchi o riserve naturali regionali: Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand; Riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfre'; Riserva naturale della Garzaia di Valenza; Parco naturale dell'Alpe Veglia; Ente di sviluppo agricolo del Piemonte - E.S.A.P. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, addi' 16 gennaio 1989 BELTRAMI